Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo storico
LEGGE REGIONALE 07/09/1990, N. 043Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale
da Art. 1 ad Art. 34
CAPO I
Disposizioni
generali
da Art. 1 ad Art. 4
CAPO II
Campo di
applicazione
da Art. 5 ad Art. 7
CAPO III
Disciplina
procedurale
SEZIONE I
Progetti di legge e di regolamento, atti
amministrativi
regionali a contenuto programmatorio e
pianificatorio
da Art. 8 ad Art. 9
SEZIONE II
Progetti di
opere
da Art. 10 ad Art. 20
CAPO IV
Sanzioni e
vigilanza
Art. 21
CAPO V
Organi ed uffici regionali
da
Art. 22 ad Art. 25
CAPO VI
Attivita' promozionale, collaborazione
esterne,
strumenti informativi
da Art. 26 ad Art. 29
CAPO
VII
Disposizioni finali e finanziarie
da Art. 30 ad Art.
34
1.
Articolo 5 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L.R. 13/1991
2.
Articolo 34 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L.R. 13/1991
3.
Articolo 20 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L.R. 27/1993
4.
Articolo 9 bis aggiunto da art. 18, comma 32, L.R. 13/2002
CAPO I Art. 1 Finalita' della legge 1. Con la presente legge la Regione Friuli -
Venezia Giulia disciplina, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, la
valutazione di impatto ambientale (VIA), anche in attuazione della direttiva del
Consiglio delle Comunita' europee del 27 giugno 1985 (85/337/CEE ) e della
normativa statale conseguente. Art. 2 Contenuti della VIA 1. Per impatto ambientale si intende l'
insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, sinergici, a
breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande
distanza, positivi e negativi indotti da in insieme o da singoli interventi
sull' ambiente. 2. La VIA e' una procedura che viene attuata
allo scopo di proteggere e migliorare la qualita' della vita, di mantenere
integra la capacita' riproduttiva degli eco-sistemi e delle risorse, di
salvaguardare la molteplicita' delle specie, di promuovere l' uso di risorse
rinnovabili, di garantire l' uso plurimo delle risorse. 3. L' impatto ambientale e' valutato in
rapporto agli effetti sull' uomo, la fauna, la vegetazione, il suolo l' acqua,
l' aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio storico -
culturale, l' ambiente socio - economico e le loro interazioni reciproche al
fine di individuare, eliminare o comunque ridurre entro limiti compatibili l'
impatto ambientale degli interventi soggetti alla disciplina della presente
legge. Art. 3 Partecipazione della Regione alla procedura 1. La Regione Friuli - Venezia Giulia
partecipa alle pronunce di compatibilita' ambientale sui progetti di opere
individuate ai sensi dell' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. A tal fine viene espresso dal Presidente
della Giunta regionale motivato parere, su deliberazione della Giunta stessa,
assunta su proposta dell' Assessore alla programmazione. Nella deliberazione
giuntale viene dato atto dell' esame istruttorio compiuto, delle consultazioni
effettuate, dei pareri raccolti. 3. L' Amministrazione regionale e' tenuta ad
acquisire il parere, altresi', del Comune sul cui territorio e' prevista la
collocazione dell' opera e degli altri Comuni eventualmente interessati,
individuati con deliberazione della Giunta regionale. Tali pareri vengono
espressi con deliberazione consiliare entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta della Regione; trascorso inutilmente tale termine, i pareri sono
considerati favorevoli. 4. In caso di dissenso regionale, la Regione
chiede agli organi statali competenti di essere sentita, ai sensi dell' articolo
4 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469. 1.
Sostituite parole al comma 2 da art. 2, comma 3, L.R. 13/1998
Art. 4 Partecipazione dei cittadini alle procedure di VIA 1. La partecipazione dei cittadini alle
procedure di VIA costituisce un requisito essenziale delle procedure medesime ed
e' finalizzata a: a) informare e rendere partecipi i cittadini
delle iniziative e degli interventi proposti che interessino il loro territorio
e le loro condizioni di vita, assicurando anche la conoscenza dei relativi
progetti; b) acquisire elementi di conoscenza e di
valutazione in funzione delle decisione finale; c) definire ulteriori garanzie e misure di
controllo e di mitigazione. 2. L' autorita' competente assicura l'
adeguata e tempestiva informazione e consultazione preventiva di enti,
associazioni e cittadini interessati in merito all' intervento proposto, allo
studio di impatto ambientale e agli atti e provvedimenti adottati nell' ambito
delle procedure di VIA. 3. I costi dell' attivita' di informazione e
di consultazione svolta dagli enti locali ai sensi della presente legge sono a
carico del proponente la realizzazione dell' opera fino alla concorrenza dello
0,50% del costo totale dell' opera stessa. 4. Le modalita' di quantificazione,
erogazione ed impiego degli importi dovuti agli enti locali interessati, ai
sensi del comma 3, sono stabilite dal regolamento di esecuzione.
CAPO II Art. 5 Ambiti di applicazione 1. Sono sottoposti alla disciplina della
presente legge, secondo le procedure di cui al Capo III: a) i progetti di legge e di regolamento
aventi ad oggetto materie di rilevanza ambientale o comunque riguardanti l'
assetto del territorio, la vegetazione, la fauna ed altri beni ambientali,
nonche' le proposte di approvazione degli atti amministrativi della Regione a
contenuto programmatorio e pianificatorio aventi analogo oggetto, per i quali si
applicano le procedure di cui al Capo III, Sezione I; b) i progetti delle opere, e delle loro
modifiche sostanziali, individuate secondo le categorie e le soglie di cui all'
articolo 6, ovvero localizzate nelle aree sensibili come definite dall' articolo
7, nonche', fino all' entrata in vigore del regolamento di esecuzione, i
progetti indicati all' articolo 34, comma 3, per i quali si applica la procedura
di cui al Capo III, Sezione II. 1.
Abrogate parole al comma 1 da art. 18, comma 30, L.R. 13/2002
Art. 6 Categorie e soglie 1. Le opere di cui all' articolo 5, comma 1,
lettera b), devono appartenere alle categorie indicate nel regolamento di
esecuzione e devono superare, ove previste in relazione a ciascuna categoria, le
soglie determinate dal regolamento medesimo. 1.
Articolo sostituito da art. 18, comma 31, L.R. 13/2002
Art. 7 Aree sensibili 1. Ai fini dell' applicazione dell' articolo
5, comma 1, lettera b), sono considerate aree sensibili quelle porzioni di
territorio dove sia riscontrata la presenza di valori ambientali, una
particolare fragilita' dell' equilibrio ecologico, ovvero una rilevante
concentrazione di attivita' e insediamenti che comportino gia' notevoli effetti
sull' ambiente. 2. Le aree sensibili sono individuate dal
regolamento di esecuzione, tenendo conto degli strumenti urbanistici di
adeguamento al Piano urbanistico regionale e, per i Comuni non adeguati, del
Piano urbanistico regionale, nonche' degli strumenti della programmazione
economica e sociale, generale e di settore. 3. Il regolamento di esecuzione individua
altresi' le categorie di opere localizzate nelle aree sensibili, diverse da
quelle gia' individuate ai sensi dell' articolo 6, che siano rilevanti ai fini
dell' applicazione dell' articolo 5, comma 1, lettera b).
CAPO III SEZIONE I Art. 8 Progetti di legge 1. All' atto della presentazione al
Consiglio regionale, i progetti di legge d' iniziativa giuntale di cui all'
articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere accompagnati da una relazione sui
possibili effetti dell' applicazione della legge sull' ambiente. 2. I progetti di legge di cui all' articolo
5, comma 1, lettera a), di iniziativa consiliare o popolare possono essere
accompagnati dalla relazione di cui al comma 1, per la cui relazione i
proponenti avranno la facolta' di avvalersi della collaborazione degli uffici
regionali competenti per materia. Art. 9 Progetti di regolamento e atti amministrativi regionali 1. All' atto della presentazione alla Giunta
regionale, i progetti di regolamento di cui all' articolo 5, comma 1, lettera
a), devono essere accompagnati da una relazione sui possibili effetti dell'
applicazione del regolamento sull' ambiente. 2. Analoga relazione deve accompagnare, all'
atto della presentazione agli organi competenti, le proposte di approvazione
degli atti a contenuto programmatorio e pianificatorio di cui all' articolo 5,
comma 1, lettera a). SEZIONE II Art. 10 Presentazione dello studio di impatto ambientale 1. Il soggetto proponente la realizzazione
di un' opera di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), prima dell' inoltro
del progetto alle autorita' competenti a rilasciare autorizzazione, concessioni,
pareri, nulla - osta od altri atti che consentono la realizzazione dell' opera
medesima, deve presentare all' Amministrazione regionale uno studio di impatto
ambientale redatto conformemente all' articolo 11. 2. Contestualmente alla presentazione dello
studio, il soggetto proponente provvede a far pubblicare su un quotidiano locale
diffuso nel territorio interessato e su un quotidiano nazionale, l' annuncio
dell' avvenuta presentazione, con la specificazione dell' oggetto dell' opera,
del soggetto proponente, della localizzazione e con una sommaria descrizione
dell' opera medesima. 1.
Derogata la disciplina da art. 1, comma 4,L.R. 11/1991 Art. 11 Disposizioni in ordine alla redazione degli studi 1. Lo studio di impatto ambientale relativo
ai progetti di opere di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), deve essere
realizzato con obiettivi e a scala coerenti con il livello di definizione del
progetto in esame. 2. Lo studio di impatto ambientale deve
contenere i seguenti elementi: a) la descrizione analitica dello stato dei
luoghi e dell' ambiente; b) la descrizione delle finalita' dell' opera
e dei motivi della localizzazione prescelta rispetto ad eventuali alternative;
c) la descrizione del progetto con
particolare riferimento; 1) alle caratteristiche fisiche del suo
insieme; 2) alle principali caratteristiche dei
processi produttivi, con l' indicazione della natura e quantita' dei materiali
impiegati e del suolo occupato durante le fasi di costruzione ed esercizio;
3) alla qualita' e quantita' dei residui ed
emissioni previsti, nel rispetto della normativa vigente, relativamente all'
inquinamento delle acque, dell' aria, del suolo, da rumore, vibrazioni, luce,
calore, radiazioni, rischio di incendi, risultanti dall' opera progettata;
4) alla qualita' e quantita' dei materiali
in ingresso e in uscita dagli impianti e alla specificazione dei mezzi di
trasporto previsti; 5) ai tempi di realizzazione dell' opera;
d) la descrizione, stima e valutazione delle
principali alternative progettuali, con indicazione delle determinanti ragioni
della scelta sotto il profilo dell' impatto ambientale; e) la descrizione delle componenti dell'
ambiente potenzialmente soggetto all' impatto dell' opera progettata, con
particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al
suolo, all' acqua, all' aria, agli elementi climatici, ai beni storico -
culturali e ambientali, ai fattori socio - economici ed all' interazione tra
essi; f) l' identificazione degli impatti e delle
loro interazioni dovuti alla realizzazione, gestione e abbandono dell' opera e
delle sue alternative per quanto riguarda: 1) il prelievo e l' utilizzo di risorse
naturali; 2) l' emissione di inquinanti, la creazione
di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, il verificarsi di incidenti;
g) la descrizione delle misure previste per
evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti negativi dell' opera sull'
ambiente, e dei sistemi di monitoraggio previsti; h) la prospettazione del rapporto tra costi
preventivati e benefici stimati; i) una descrizione dei dati e delle
metodologie utilizzate; l) l' indicazione delle eventuali
difficolta', quali inadeguatezza dei dati di base, incertezza dei metodi, lacune
tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate nella redazione dello studio;
m) un riassunto, di agevole interpretazione e
riproduzione, delle informazioni trasmesse, corredato dagli elaborati grafici
essenziali. 3. Ai fini della predisposizione dello
studio, gli estensori del medesimo hanno diritto di accesso alle informazione
disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione in conformita' all'
articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 4. Il regolamento di esecuzione determina
ulteriori elementi propri dello studio di impatto ambientale per ciascuna
categoria di opere, tenendo conto altresi' di quanto disposto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, recante norme
tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione
del giudizio di compatibilita' di cui all' articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349. Art. 12 Esame preliminare ed eventuale integrazione 1. Entro 30 giorni dalla presentazione dello
studio, l' Amministrazione regionale provvede ad un esame preliminare dello
studio medesimo e puo' disporre al proponente, con ordinanza del Presidente
della Giunta regionale, l' integrazione dello studio con gli elementi
informativi e valutativi mancanti o incompleti. 2. L' adozione dell' ordinanza interrompe il
termine per l' esame preliminare; il nuovo termine decorre dalla presentazione
degli elementi integrativi richiesti. 1. Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del
Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2
gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come
previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente
articolo. Art. 13 Individuazione delle autorita' 1. Entro lo stesso termine di cui all'
articolo 12, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento da
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, individua le autorita' e il
pubblico interessato all' opera proposta. Il provvedimento deve altresi' fare
menzione delle forme di pubblicita' dello studio, di cui al successivo articolo
14, comma 1. 2. Sono autorita' interessate all' opera
proposta: a) la Provincia e i Comuni il cui territorio
e' interessato dalla realizzazione dell' opera; b) gli enti ed organi competenti a rilasciare
concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla - osta ed altri atti che consentono
la realizzazione dell' opera e riguardanti le seguenti materie: 1) tutela dell' ambiente dagli inquinamenti;
2) tutela del paesaggio; 3) difesa del suolo, vincolo idrogeologico e
forestale; 4) igiene e sanita'. 3. Per pubblico interessato all' opera
proposta si intende: a) gli enti, le associazioni, i comitati
esponenziali di categorie o interessi collettivi coinvolti dalla realizzazione
dell' opera ed in particolare le associazioni di protezione ambientale
individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed
operanti nella regione, sempreche' sia pervenuta istanza all' Amministrazione
regionale entro 15 giorni dalla pubblicazione del primo degli annunci di cui
all' articolo 10, comma 2; b) i cittadini, singoli od associati, che
siano residenti nei comuni di cui al comma 2 lettera a), e abbiano un interesse
inerente alla realizzazione dell' opera, sempreche' sia pervenuta istanza entro
il termine di cui alla lettera a) del presente comma. 1. Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del
Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi in nmateria di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2
gennaio 1998 n. 01/Press. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97 come
previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il comma 1
Art. 14 Pubblicita' dello studio di impatto ambientale 1. Contestualmente alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui all' articolo 13,
comma 1, l' Amministrazione regionale provvede a: a) depositare presso i propri uffici
competenti e presso la segreteria dei Comuni di cui all' articolo 13, comma 2,
lettera a), copia dello studio di impatto ambientale, corredato dagli elaborati
previsti dal regolamento di esecuzione, per la durata di 15 giorni consecutivi
durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione; b) inviare ai soggetti di cui all' articolo
13, comma 2, e comma 3, lettera a), copia dello studio. 2. Un congruo numero dei riassunti di cui
all' articolo 11, comma 2, lettera m), viene messo, a cura dell' Amministrazione
regionale, a disposizione del pubblico interessato. Chiunque puo' richiedere ed
ottenere il rilascio di copie o di estratti dello studio, dietro rimborso delle
spese di riproduzione; il regolamento di esecuzione puo' prevedere particolari
forme di agevolazione per il rilascio di copie ai cittadini di cui all' articolo
13, comma 3, lettera b). 1. Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del
Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2
gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come
previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente
articolo. Art. 15 Consultazione delle autorita' interessate 1. Entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di
cui all' articolo 13, comma 1, puo' essere richiesto, nelle forme previste dagli
Statuti dei Comuni, che sullo studio si esprimano i Consigli dei Comuni di cui
all' articolo 13, comma 2, lettera a). Analoga richiesta puo' esser avanzata
alla Presidenza del Consiglio regionale da almeno un quarto dei Consiglieri
regionali. In tal caso i Consigli interessati sono convocati entro 15 giorni
dalla richiesta. Il verbale della relativa seduta e' trasmesso all'
Amministrazione regionale e di esso e' fatta menzione nel rapporto di cui all'
articolo 18. 2. Entro lo stesso termine perentorio di cui
al comma 1 le autorita' interessate di cui all' articolo 13, comma 2, esprimono
all' Amministrazione regionale parere sull' opera proposta.
1. Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del
Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2
gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come
previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente
articolo. Art. 16 Consultazione del pubblico interessato 1. Fino alla scadenza del termine perentorio
di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del
provvedimento di cui all' articolo 13, comma 1, possono essere presentate all'
Amministrazione regionale osservazioni, istanze, pareri da parte del pubblico
interessato. 2. Entro lo stesso termine di cui al comma
1, l' Amministrazione regionale promuove la convocazione di audizioni pubbliche
quando ricorrano le condizioni previste dal regolamento di esecuzione. Le
audizioni sono presiedute dal Sindaco del Comune interessato o da un suo
delegato e si svolgono secondo le modalita' previste dal regolamento di
esecuzione. Dell' esito dell' audizione il Sindaco da' comunicazione all'
Amministrazione regionale entro cinque giorni dallo svolgimento della medesima.
3. Gli enti locali interessati possono
promuovere ulteriori ed autonome forme di informazione e consultazione rispetto
a quelle previste ai commi precedenti al fine di conseguire le finalita' di cui
all' articolo 4. 1. Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del
Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2
gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come
previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente
articolo. Art. 17 Parere del Comitato tecnico regionale 1. Entro 30 giorni dalla scadere del termine
di cui agli articoli 15 e 16, il Comitato tecnico regionale ( CTR ) esprime
parere sull' impatto ambientale dell' opera proposta. 2. Il parere deve essere motivato e puo'
proporre prescrizioni in ordine all' adozione di eventuali alternative al
progetto proposto ovvero di misure di mitigazione e di monitoraggio da osservare
durante l' esecuzione dei lavori o l' esercizio dell' opera proposta.
1. Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del
Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2
gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come
previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente
articolo. Art. 18 Rapporto finale 1. L' ufficio competente all' istruttoria
del progetto, entro 10 giorni dall' espressione del parere da parte del CTR,
redige un rapporto finale, illustrativo dell' istruttoria compiuta, e lo
trasmette all' organo competente all' adozione del provvedimento conclusivo.
1. Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del
Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2
gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come
previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente
articolo. Art. 19 Provvedimento di VIA 1. Il Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta stessa, successivamente alla trasmissione del
rapporto di cui all' articolo 18, si pronuncia sull' impatto ambientale dell'
opera proposta; con lo stesso provvedimento puo' dettare prescrizioni in ordine
all'adozione di alternative al progetto proposto o di misure di mitigazione o di
monitoraggio da osservarsi durante l' esecuzione dei lavori o l' esercizio dell'
opera prevista. Contestualmente il provvedimento considera le osservazioni,
istanze e pareri presentati ai sensi dell' articolo 16, comma 1, esprimendosi
sugli stessi singolarmente o per gruppi. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e'
notificato al proponente il progetto e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione e viene trasmesso ai Comuni interessati per l' affissione all' albo
pretorio per un periodo di 7 giorni consecutivi. Un estratto del medesimo
provvedimento viene fatto pubblicare nelle forme di cui all' articolo 10, comma
2. 1.
Integrata la disciplina da art. 7, comma 3, L.R. 42/1991 Art. 20 Effetti del provvedimento 1. Il provvedimento di cui all' articolo 19:
a) obbliga il soggetto proponente a
confermare il progetto al contenuto dispositivo del provvedimento, ad adottare
le misure di mitigazione e monitoraggio eventualmente prescritte ed a trasmette
all' Amministrazione regionale i dati risultanti dalle misure di monitoraggio
adottate; qualora la pronuncia sull' impatto ambientale dell' opera sia
negativa, il proponente non puo' procedere alla realizzazione del progetto;
b) sostituisce gli atti e i provvedimenti
riguardanti le materie di cui all' articolo 13, comma 2, lettera b), di
competenza di autorita' regionali, provinciali e comunali consultate in fase
istruttoria; c) ha effetti vincolanti nei confronti delle
autorita' competenti a rilasciare atti e provvedimenti che consentono la
realizzazione dell' opera, fatti salvi i poteri delle autorita' statali
eventualmente competenti in materia. 1. Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del
Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2
gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come
previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente
articolo. CAPO IV Art. 21 Sanzioni e vigilanza sulla costruzione 1. L' Amministrazione regionale vigila sulla
puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti
adottati in base alla presente legge. 2. Qualora, durante la costruzione e l'
esercizio delle opere soggette alla VIA, vengano accertate violazioni alle
disposizioni della presente legge o ai contenuti e alle prescrizioni dei
provvedimenti adottati in base alla legge medesima, ovvero variazioni al
progetto che possano comportare significativi mutamenti dell' impatto
ambientale, il Presidente della Giunta regionale ordina l' adeguamento dell'
opera o delle modalita' di esercizio delle medesima; dispone altresi', ove
necessario, la sospensione dei lavori o l' interruzione dell' esercizio.
3. Qualora dalle violazioni accertate siano
derivate significative variazioni dell' impatto ambientale, il Presidente della
Giunta regionale ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa,
l' adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative
sull' ambiente prodotte dalle violazioni medesime. CAPO V Art. 22 Comitato tecnico regionale 1. Il CTR di cui all' articolo 26 e seguenti
della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, assolve le funzioni di organo di
consulenza tecnica dell' Amministrazione regionale nelle materie disciplinate
dalla presente legge. 2. In particolare spetta al CTR: a) formulare i pareri di cui all' articolo
17; b) esprimere parere sullo schema di
regolamento di esecuzione della presente legge; c) pronunciarsi sull' elaborazione delle
guide metodologiche per la stesura degli studi di impatto ambientale; d) pronunciarsi sull' adozione di criteri e
direttive per l' attuazione della presente legge, ed in particolare per l' esame
preliminare degli studi di impatto ambientale e la gestione degli strumenti
informativi di cui all' articolo 28. 3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono
esercitate, in relazione alle questioni trattate, dalle singole Sezioni in cui
esso si articola, ovvero, per temi di interesse comune, con riunione congiunte.
4. Quando il Comitato si riunisce, a Sezioni
singole o congiunte, per l' assolvimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2,
la sua composizione viene integrata con: a) il Direttore regionale della
programmazione; b) l' Avvocato della Regione; c) cinque esperti in materia ambientale
designati dalla Giunta regionale sentite le associazioni di protezione
ambientale individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge n. 349 del 1986 ed
operanti nella regione; d) il Soprintendente ai beni ambientali,
architettonici, archeologici, artistici, storici per il Friuli - Venezia Giulia.
1. Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del
Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2
gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come
previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente
articolo. Art. 23 Commissione tecnico - consultiva per la valutazione 1. Presso l' Ufficio di piano e' istituita
la Commissione tecnico - consultiva per la valutazione di impatto ambientale,
con lo scopo di assistere l' Amministrazione regionale nelle materie
disciplinate dalla presente legge. 2. La Commissione e' cosi' composta:
a) l' Assessore regionale all' Ufficio di
piano, che la presiede; b) il Direttore regionale della
programmazione, con funzioni di Vicepresidente; c) l' Avvocato della Regione; d) i Direttori regionali dell' ambiente,
della pianificazione territoriale e dell' igiene e sanita', ovvero i loro
rappresentanti; e) il Direttore del Servizio delle analisi
dei progetti che svolge pure le funzioni di segretario; f) il Soprintendente ai beni ambientali,
architettonici, archeologici, artistici, storici per il Friuli - Venezia Giulia;
g) cinque esperti in materia ambientale
designati dalla Giunta regionale sentite le associazioni di protezione
ambientale individuate ai sensi dell' articolo 13 della legge n. 349 del 1986 e
operanti nella regione. 3. Le riunioni della Commissione sono valide
con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono
validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di
parita' prevale il voto del Presidente. 4. Ai componenti della Commissione competono
i compensi previsti dalla vigente legislazione regionale. 5. La Commissione e' costituita con decreto
del Presidente della Giunta regionale e dura in carico tre anni. Con lo stesso
decreto vengono nominati i componenti supplenti. 1. Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del
Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2
gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come
previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente
articolo. Art. 24 Uffici regionali competenti. 1. All' articolo 69, comma 2, della legge
regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
<< i) cura le attribuzioni della
Regione concernenti la valutazione di impatto ambientale ed il coordinamento
dell' attivita' regionale in materia con quella dello Stato e degli enti locali.
>>. 2. All' articolo 74, comma 1, della legge
regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
<< c) cura, con la collaborazione degli
uffici di volta in volta interessati, la attuazione delle norme in materia di
valutazione di impatto ambientale. >>. 1.
Articolo abrogato da art. 1, comma 2, L.R. 13/1998
Art. 25 Accesso alle informazioni sottoposte 1. I componenti del CTR e della Commissione
tecnico - consultiva di cui all' articolo 23 e il personale del Servizio delle
analisi dei progetti hanno diritto di accesso alle informazioni in merito alle
opere soggette a VIA, anche se sottoposte a segreto scientifico o industriale,
con l' obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle
informazioni predette. 1. Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del
Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2
gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come
previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente
articolo. CAPO VI Art. 26 Attivita' promozionale della Regione 1. L' Amministrazione regionale, soprattutto
nella fase di prima applicazione della presente legge, promuove, attraverso l'
Ufficio di piano, ricerche e sperimentazione in materia di impatto ambientale e
ne diffonde i risultati, avvalendosi, ove necessario, delle collaborazioni di
cui all' articolo 27. 1.
Sostituite parole al comma 1 da art. 2, comma 3, L.R. 13/1998
Art. 27 Collaborazioni esterne 1. L' Amministrazione regionale puo'
avvalersi - ai fini dell' attuazione della presente legge - della collaborazione
di enti, di organismi e di istituti specializzati, di strutture universitarie,
di societa' e di esperti, con i quali puo' stipulare apposite convenzioni.
Art. 28 Strumenti informativi 1. L' Amministrazione regionale provvede
alla costituzione di un Sistema informativo finalizzato alla VIA, accessibile
agli enti pubblici e, a pagamento, ai privati. Il sistema e' realizzato con
criteri concordati con il Ministero dell' ambiente al fine di renderlo omogeneo
e compatibile con altri sistemi di livello nazionale. Il sistema deve contenere
le rilevazioni sullo stato dell' ambiente, i criteri di valutazione delle
risorse e una biblioteca di metodologie e modelli. 2. L' Amministrazione regionale istituisce
un Archivio degli studi di impatto ambientale ove sono raccolti e resi
accessibili al pubblico gli atti e i documenti concernenti le procedure di VIA.
3. L' Amministrazione regionale pubblica
annualmente un rapporto sullo stato di avanzamento delle esperienze di
applicazione delle procedure di VIA. 4. L' Amministrazione regionale provvede
alla realizzazione e all' aggiornamento delle cartografie del territorio
regionale mirate alla VIA. 1.
Aggiunto il comma 2 bis da art. 25, comma 1, L.R. 3/2001
Art. 29 Trasmissione di informazioni al Ministero dell' ambiente
ed 1. L' Amministrazione regionale informa
annualmente il Ministero dell' ambiente in merito ai provvedimenti adottati e
alle procedure di VIA in corso, nonche' sullo stato di attuazione degli
strumenti informativi di cui all' articolo 28. 2. L' Amministrazione regionale cura
altresi' l' inserimento nei propri strumenti informativi della documentazione
riguardante l' impatto ambientale delle opere di cui all' articolo 3, trasmesse
al Ministero dell' ambiente. CAPO VII Art. 30 Regolamento di esecuzione 1. Entro un anno dall' entrata in vigore
della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione
della Giunta stessa e sentiti la Commissione tecnico - consultiva di cui all'
articolo 23, il CTR e la competente Commissione consiliare, emana il regolamento
di esecuzione della presente legge, il quale contiene, in particolare: a) le disposizioni attuative ed integrative
delle procedure di VIA di cui al Capo III; b) la normativa tecnica concernente la
redazione degli studi di impatto ambientale, i criteri di valutazione dell'
impatto medesimo e dei requisiti tecnici degli strumenti informativi di cui all'
articolo 28; c) l' individuazione delle categorie di opere
e la determinazione delle rispettive soglie di cui all' articolo 6; d) l' individuazione e la delimitazione delle
aree sensibili di cui all' articolo 7. 2. Sulle disposizioni regolamentari di cui
al comma 1, lettera c), deve essere altresi' sentito il parere delle Commissioni
consiliari competenti nella materie alle quali si riferiscono le categorie di
opere individuate. 1.
Abrogate parole al comma 1 da art. 18, comma 33, L.R. 13/2002
Art. 31 Misure di mitigazione 1. Entro 180 giorni dall' entrata in vigore
della presente legge, con successiva legge regionale, verra' disciplinata la
redazione, da parte della Regione o degli enti locali, di programmi per
rimuovere o attenuare le conseguenze negative provocate all' ambiente da
interventi od opere gia' realizzate o in corso di realizzazione alla data di
entrata in vigore della presente legge; alla realizzazione dei programmi
medesimi si provvedera' con il concorso finanziario della Regione. 2. La medesima legge disciplinera' le
procedure per la valutazione di impatto ambientale delle opere di cui al comma 1
che ricadano in aree sensibili, o dalla cui realizzazione possa derivare una
situazione di grave pericolo di danno ambientale, al fine di disporre specifiche
misure di mitigazione da inserire nei programmi di cui al comma 1.
Art. 32 Disposizioni abrogative e interpretative 1. Sono abrogate le disposizioni
incompatibili con la presente legge ed in particolare: a) l' articolo 13 della legge regionale 20
maggio 1985, n. 22, concernente la valutazione di impatto ambientale delle opere
di viabilita'; b) l' articolo 12-bis della legge regionale 7
settembre 1987, n. 30, come inserito dall' articolo 13 della legge regionale 28
novembre 1988, n. 65, concernente la valutazione di impatto ambientale degli
impianti di smaltimento di rifiuti solidi. 2. Quando leggi e regolamenti regionali
menzionano la valutazione di impatto ambientale, la menzione si intende riferita
a quanto disciplinato dalla presente legge. 1.
Aggiunte parole al comma 1 da art. 2, comma 1, L.R. 13/1991
Art. 33 Disposizione finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall' applicazione
degli articoli 26 e 27 fanno carico al capitolo 851 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per
l' anno 1990. Art. 34 Entrata in vigore della legge 1. La presente legge entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 2. Le disposizioni di cui al Capo III,
Sezione II, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione della presente legge, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma 3. 3. In sede di prima applicazione della
presente legge e fino all' entrata in vigore del regolamento di esecuzione, sono
soggetti alla procedura di cui al Capo III, Sezione II, i seguenti progetti:
a) progetti di opere di viabilita' di cui
agli articoli 9 e 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, con esclusione
di quelli individuati ai sensi dell' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349; b) progetti di coltivazione e risistemazione
ambientale necessari all' apertura, ampliamento ed esercizio delle attivita'
estrattive di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35; c) progetti delle opere previste dai piani
regolatori del porto di cui all' articolo 12 della legge regionale 14 agosto
1987, n. 22, con esclusione di quelli individuati ai sensi dell' articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349; d) progetti di impianti di smaltimento di
rifiuti di cui all' articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quelli individuati
ai sensi dell' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
1.
Abrogate parole al comma 3 da art. 3, comma 1, L.R. 13/1991
Disposizioni generali
di cui all'
articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349
Note:
Campo di applicazione
Note:
Note:
Disciplina procedurale
Progetti di legge e di regolamento, atti
amministrativi
regionali a contenuto programmatorio e
pianificatorio
a
contenuto programmatorio e pianificatorio
Progetti di opere
Note:
2.
Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L.R. 3/2001
di impatto
ambientale
dello
studio
Note:
2.
Sostituito il comma 1 da art. 18, comma 1, L.R. 3/2001
e del pubblico
interessato
Note:
2.
Sostituite parole al comma 1 da art. 19, comma 1, L.R. 3/2001
3.
Sostituite parole al comma 3 da art. 19, comma 2, L.R. 3/2001
Note:
Note:
2.
Abrogate parole al comma 1 da art. 20, comma 1, L.R. 3/2001
3.
Aggiunto il comma 2 bis da art. 20, comma 2, L.R. 3/2001
4.
Aggiunto il comma 2 ter da art. 20, comma 2, L.R. 3/2001
Note:
2.
Sostituito il comma 1 da art. 21, comma 1, L.R. 3/2001
Note:
2.
Sostituita la rubrica da art. 22, comma 1,L.R. 3/2001
3.
Sostituite parole al comma 1 da art. 22, comma 2, L.R. 3/2001
Note:
2.
Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L.R. 3/2001
Note:
2. Per
gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del Regolamento per la
semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di
smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. ai
sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come previsto dall' articolo 8 del
medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente articolo.
3.
Sostituite parole al comma 1 da art. 23, comma 1, L.R. 3/2001
4.
Sostituito il comma 2 da art. 23, comma 2, L.R. 3/2001
Note:
Sanzioni e vigilanza
e l' esercizio delle
opere
Organi ed uffici regionali
Note:
2.
Articolo sostituito da art. 24, comma 1, L.R. 3/2001
di
impatto ambientale
Note:
2.
Sostituite parole al comma 1 da art. 2, comma 3, L.R. 13/1998
3.
Sostituite parole al comma 2 da art. 2, comma 1, L.R. 13/1998
4.
Sostituite parole al comma 2 da art. 2, comma 3, L.R. 13/1998
5.
Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L.R. 3/2001
Integrazioni alla legge
regionale 1 marzo 1988, n. 7
Note:
a segreto scientifico o
industriale
Note:
2.
Sostituite parole al comma 1 da art. 2, comma 2, L.R. 13/1998
Attivita' promozionale, collaborazione
esterne,
strumenti informativi
Note:
Note:
utilizzo delle informazioni trasmesse dallo stesso Ministero.
Disposizioni finali e finanziarie
Note:
Note:
e decorrenza dell' efficacia di
singole disposizioni
Note:
2.
Aggiunte parole al comma 3 da art. 3, comma 2, L.R. 13/1991
3.
Aggiunte parole al comma 3 da art. 2, comma 1, L.R. 27/1993
4.
Derogata la disciplina del comma 3 da art. 1, comma 3, L.R. 10/1994